LE INSIDIE STRADALI
Quando l’ente proprietario della strada è tenuto a risarcire il danno provocato all’utente a causa di buche, di dossi non segnalati, di pavimentazione irregolare del marciapiede?
NELLA TEORIA
Ci sono state varie sentenze a riguardo e principalmente si sono sviluppati due orientamenti. In passato l’orientamento dominante si basava sull’articolo 2043 del Codice civile. Per condannare l’ente proprietario della strada, il danneggiato doveva dimostrare che l’insidia fosse: imprevedibile, invisibile e inevitabile. Il più recente orientamento invece inquadra la responsabilità dell’ente nell’articolo 2051 del codice civile che riguarda la responsabilità del custode. In questo caso vi è un’inversione dell’onere della prova ossia il danneggiato dovrà solo dimostrare il fatto e il nesso di causa. L’ente proprietario invece dovrà fornire la prova della sua non responsabilità cioè di aver fatto tutto ciò che era in suo potere affinché il danno non si verificasse.
NELLA PRATICA
Quando il danneggiato invia una richiesta danni, l’ente proprietario della strada attiva la propria assicurazione di responsabilità civile. L’assicurazione, che ha vinto l’appalto al massimo ribasso, respinge quasi tutte le richieste di risarcimento con le motivazioni proprie dell’art. 2043. A questo punto il danneggiato, vedendosi preclusa la possibilità di ottenere un risarcimento in via stragiudiziale, deve necessariamente intraprendere una causa civile con tutti i costi e la burocrazia che ne conseguono.
LA SOLUZIONE
è sicuramente doveroso, a fronte di un danno, provare a richiedere il risarcimento in via stragiudiziale. Per iniziare una causa civile però bisogna fare un’attenta analisi dei costi e benefici tenendo presente che spesso i giudici di primo grado possono essere ancora orientati ad applicare l’art. 2043 al posto dell’art. 2051.